Le tecnologie informatiche costringono a nuove sfide interpretative le categorie generali del diritto civile, a partire da quello patrimoniale, incentrato sulla distinzione tra soggetto e oggetto di diritti, sulla libertà negoziale, sulla protezione dei contraenti deboli, e sul nesso tra responsabilità e imputabilità. Incidono altresì fortemente sulla sistematica degli attributi fondamentali della persona umana, e perfino sui fondamenti della democrazia costituzionale, anche nella prospettiva della decisione giudiziale, a partire dalla pretesa di non discriminazione, dalla protezione dell’identità personale, della dignità, delle libertà fondamentali, delle persone fragili e dei minori, per giungere fino alla formazione e alla manifestazione dell’opinione personale e politica. Il giurista deve necessariamente confrontarsi con le questioni, non più inedite, introdotte dalle tecnologie, affinando il proprio linguaggio e le categorie fondamentali del pensiero giuridico, per abbracciare aspetti dell’essere e dell’agire umano tanto significativamente incisi dall’informatica, dal trattamento delle informazioni e dal mercato delle stesse, quanto pervasivamente incidenti sugli attributi essenziali della dignità umana, da minacciarne la tutela intorno alla quale è disegnato il quadro assiologico costituzionale.
Atti del convegno omonimo di studi organizzato dal Centro sulle Radici Culturali Ebraico-Cristiane della Civiltà Europea e dall’Università degli Studi di Perugia nell’ambito del progetto “IR&RI - Individual Rights and Regional Integration” finanziato dall’EACEA dell’Unione Europea nell’ambito del Programma Jean Monnet.
Primo commento alla Legge 219/2012.
Il volume analizza il diritto fondamentale dell’individuo all’autodeterminazione circa il trattamento sanitario proposto e la destinazione delle parti del proprio corpo, ne rintraccia la tutela primaria negli artt. 13 e 32 Cost. e nelle fonti costituzionali europee ed internazionali, ne delinea i limiti determinati dal bilanciamento con istanze costituzionali pari-ordinate di tutela della dignità umana, ed enuclea i caratteri peculiari degli atti che ne costituiscono esercizio, superando la logica patrimonialista cui è storicamente ispirato l’art. 5 del codice civile, fino a ricondurre a sistema ordinato le disposizioni di legge nazionali e comunitarie, regolamentari e deontologiche dedicate agli atti di disposizione del corpo animato (consenso informato al trattamento medico-sanitario, direttive anticipate di trattamento, prelievo di organi a scopo di trapianto) e inanimato (consenso all’espianto degli organi post mortem, disposizioni sulle spoglie, sepoltura dei feti).